Diritto d'Autore e contratti. Un contratto editoriale misto con licenza Creative Commons

Una piccola dispensa che, dopo una piccola panoramica sul diritto d'autore, spiega clausola per clausola uno dei più comuni contratti di edizione. E' inoltre presente una bozza di contratto di edizione convenzionale misto ad una licenza Creative Commons

PREMESSA

L'attività dell'editore instaura dei rapporti tra diversi soggetti, quali autori, distributori, stampatori e utilizzatori, che hanno diverse funzioni e che vengono immessi in questo sistema attraverso un comportamento dell'editore che cambia a seconda di chi egli sia e di come voglia organizzare il proprio lavoro.

A lato di questa attività reale si affianca il codice giuridico, la traduzione cioè di questa realtà umana e comportamentale, in un linguaggio che cristallizza questi comportamenti in una interfaccia leggibile dai giudici che, in caso di patologia del rapporto tra i vari soggetti, interpreteranno il codice giuridico che ha tradotto la realtà e, attraverso la modifica di questo codice, interverranno, indirettamente, nella realtà stessa.

E' quindi auspicabile che l'editore sappia tradurre in codice giuridico l'attività umana e culturale che esplica, quantomeno per conoscere i mezzi di cui si avvarrà nella propria professione.

Di certo, una corretta interpretazione e trasparenza nei rapporti, reali e giuridici, tra autore ed editore aiuta certamente ad evitare liti giudiziarie che, quali ne siano gli esiti, rappresentano comunque una sconfitta ed una perdita economica per tutte le parti in causa.

E' certo che il codice giuridico (la legge sul Diritto d'Autore n. 633/1941 e succ. mod. ed int.) su cui si fonda questa attività è artificiale, creato appositamente dall'uomo (dalle istituzioni) ed è un artificio legale strettamente funzionale e “legato alle necessità della cultura e del sistema di interazione collettivo che essa ha edificato, ma non costituisce per questo un fenomeno naturale”1.

L'origine dell'istituzione giuridica del diritto d'autore coincide con un evento preciso: l'invenzione della tecnologia della stampa nel 1440 ad opera del tedesco Johann Gutemberg.

Con questa nuova tecnologia la scarsità del prodotto dell'ingegno si riduce, il metodo di veicolazione delle idee subisce un profondo cambiamento, con un costo di accesso all'informazione che ridisegna il sistema sociale aumentando il potenziale dei lettori e moltiplica gli originali rendendo multiplo quello che prima era unico a causa del supporto2.

Naturalmente, sin dal principio, taluni Stati attivarono un meccanismo di controllo sulla stampa. L'invenzione di questa tecnologia, infatti, permetteva non soltanto di diffondere, a quel tempo, migliaia di copie della Bibbia, ma anche opere che percorrevano una rotta inversa e contraria alla stabilità religiosa che permetteva il controllo politico sulla società. La scarsità dei mezzi di produzione e la possibilità soltanto per alcuni di possedere tali mezzi, consentì di attivare un meccanismo di controllo preventivo sulla stampa.3

Generalmente si fa risalire la nascita del concetto di proprietà intellettuale al 1474 con un atto del Senato Veneziano che, pur occupandosi di invenzioni artigianali, nell'accezione moderna “brevetti”, contiene i semi di quella che sarà la successiva legislazione in materia di diritto d'autore.

Senza entrare nel merito di tutta la legislazione seguente che porterà alla fine alla L. 633/41 e alle recenti modifiche legislative, d'ora in avanti L.d.A. (Legge sul Diritto d'Autore), che poco possono interessare il professionista, si può evidenziare come la diversa natura della cultura giuridica di matrice europea (in teoria più sensibile al ruolo dell'individuo) e di quella anglosassone (materialista e commerciale), pur partendo da presupposti diversi, nel momento in cui vengono a contatto con il mercato, assumono la medesima condotta pratica, dovuta anche alla standardizzazione degli strumenti necessari per permettere le transazioni tra i soggetti appartenenti ai due diversi sistemi giuridici.

Rileva infatti che la prassi contrattuale dettata dal mercato ha modificato sostanzialmente quanto previsto in via teorica dalla L.d.A. La crisi del diritto d'autore tradizionale sta nella crisi del sistema economico e della prassi contrattuale, le nuove prospettive sono un diverso sviluppo della prassi contrattuale.

Naturalmente, prima di affrontare la trattazione dei diversi contratti editoriali tra autore ed editore è necessaria una breve panoramica tra i vari diritti che fanno capo all'autore, e quali di essi entrino poi nella negoziazione.

Capitolo I – I diritti morali ed i diritti di utilizzazione economica

  1. Le opere protette

L'art.2575 c.c. recita: “formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. La norma non è altro che la ripetizione quasi letteraria del testo dell'art. 1 della L.d.A. Tale principio è la norma di apertura della disciplina del diritto d'autore.

Il sorgere della tutela giuridica nasce dalla semplice fissazione dell'opera. Non sono necessari altri adempimenti perchè ci sia il riconoscimento della paternità dell'opera e, si sottolinea, il deposito in Siae non crea il diritto, ma dà soltanto la prova, confutabile, dell'esistenza dell'opera e della provenienza di questa dall'autore.

Quindi l'autore, nel momento in cui crea l'opera, attraverso l'impulso creativo, acquista il diritto d'autore.

In generale si può dire che la tutela del diritto d'autore è circoscritta alle creazioni che appartengono al campo dell'estetica o che siano funzionali a soddisfare interessi culturali o artistici del pubblico. E' molto importante però, in questa sede, ribadire un concetto basilare della tutela del diritto d'autore: quello che viene protetto non è l'idea in quanto tale, e cioè le informazioni contenute nell'opera, ma come queste idee vengono esposte, la forma dell'opera.

Per esempio: se in un opera scientifica viene rappresentato un profilo geografico, mentre l'opera in sé è protetta dal diritto d'autore, non lo è invece il profilo geografico in questione4, che può essere pertanto riutilizzato. Parimenti gli avvenimenti di cronaca narrati in un testo, oppure l'idea di rappresentare in uno spettacolo teatrale una partita a scacchi tra un essere umano e la morte non sono tutelati dal diritto d'autore5.

  1. I diritti morali dell'autore.

Il sistema giuridico continentale, cui la nostra L.d.A. appartiene, come abbiamo visto dà, in teoria, maggiore attenzione alla funzione creativa dell'artista, riconoscendogli dei diritti inalienabili e diritti, invece, che possono essere oggetto di cessione.

I primi, chiamati diritti morali, sono previsti dalla sezione II del Capo III della L.d.A. Questi diritti sono inalienabili. L'autore non può spogliarsi di essi e, tranne alcune eccezioni, sono imprescrittibili e non possono formare oggetto di cessione. Nello specifico essi sono:

a) Il diritto di paternità. Il primo comma dell'art. 20 L.d.A. stabilisce che “indipendentemente dai diritti di utilizzazione economica dell'opera [...] ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell'opera stessa che possono essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.

b) Il diritto di rivelazione. L'art.21 L.d.A. stabilisce che “l'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore. Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico”.

c) Il diritto di pubblicazione delle opere inedite. L'art. 24 L.d.A. stabilisce che “il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri. Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza. Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il pubblico ministero. E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando risulti da scritto.”

d) Il diritto all'integrità dell'opera. L'art. 18 della L.d.A., nei comma 1 e 3, recita: “il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 46.” L'autore, inoltre, ha “il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione”. Questa norma tende a tutelare l'autore affinché la propria opera venga pubblicata senza stravolgere il messaggio contenuto nella stessa. Sebbene la norma potrebbe portare a pensare che una qualsiasi modifica sia vietata, la giurisprudenza di merito ha precisato che sono vietate quelle modificazioni che possano compromettere l'identità dell'opera.7

e) Il diritto di ritiro dell'opera. L'art. 2582 del codice civile stabilisce che “l'autore, qualora ricorrano gravi ragioni morali, ha il diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima. Questo diritto è personale ed intrasmissibile.”

  1. Durata e negoziabilità dei diritti morali – Eccezioni.

Sebbene l'art. 22 della L.d.A. stabilisca che i diritti morali sono inalienabili, tuttavia la stessa norma pone delle eccezioni che derivano dalla necessità di bilanciare l'interesse dell'autore che vuole tutelare i propri diritti morali sull'opera e i diritti di natura economica dei suoi aventi causa, quali gli editori. Principalmente queste eccezioni sono due. La prima è relativa alla facoltà di ritiro dell'opera, che deve essere contemperato con gli interessi di chi abbia acquistato legittimamente i diritti sulla stessa. Infatti, l'autore che vuole esercitare il “diritto di pentimento” previsto alla lettera e) del paragrafo precedente, deve, in primo luogo dimostrare la gravità della ragione morale, che non è autoreferenziale, ma deve essere vagliata da giudice caso per caso e deve comunque indennizzare tutti quelli che abbiano acquistato diritti sull'opera.

La seconda eccezione rileva invece sul diritto all'integrità dell'opera di cui alla lettera d) del paragrafo precedente. Infatti l'art. 22 L.d.A , aggiunge che “[...] l'autore dell'opera che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l'esecuzione o chiederne la soppressione”. Parte della dottrina considera questa norma come “una deroga al principio generale dell'irrinunziabilità, [che] sembra riconoscere in capo all'autore la possibilità di accettare modifiche inserite all'interno del processo creativo che altro autore realizzi sull'opera.”8

Questa ultima eccezione, in particolare, pur non rilevando direttamente all'interno del contratto tra autore ed editore, acquisisce una certa importanza nella fase di correzione delle bozze antecedente l'edizione dell'opera. Si spiega, quindi, il significato e l'utilità del c.d. “visto si stampi” che gli editori usano chiedere agli autori al fine di evitare equivoci relativi all'entità delle modifiche fatte in sede di correzione di bozze. Ma su questo punto si ritornerà in seguito.

  1. I diritti di utilizzazione economica

Nell'ambito della professione editoriale quello che più interessa è lo scambio commerciale dei diritti dell'autore, al fine di distribuire l'opera a fini di lucro. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti in capo all'autore all'atto della creazione dell'opera sono diritti negoziabili cioè, contrariamente a quelli morali, cedibili e limitati nel tempo.

La L.d.A. elenca puntualmente quali siano questi diritti:

  1. il diritto di pubblicare l'opera (art. 12 L.d.A.)

  2. il diritto di riproduzione in più esemplari dell'opera (art.13 L.d.A.)

  3. il diritto di trascrizione dell'opera orale (art. 14 L.d.A.)

  4. il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15 L.d.A.)

  5. il diritto di comunicazione (artt. 16 e 16bis L.d.A.)

  6. il diritto di distribuzione (art. 17 L.d.A.)

  7. il diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (art. 18 L.d.A.)

  8. il diritto di noleggio e dare in prestito (art.18bis L.d.A.)

I diritti di utilizzazione economica, o patrimoniali, sono diritti esclusivi, che la legge riconosce in capo all'autore per il solo fatto di aver creato l'opera (come per i diritti morali).

E' importante sottolineare come questi diritti siano indipendenti l'uno dall'altro e quindi negoziabili singolarmente. L'editore che vorrà procedere all'acquisto dei diritti su una certa opera, sia essa ancora di proprietà dell'autore o invece di altra casa editrice, dovrà fare attenzione al complesso dei diritti da negoziare, e soprattutto se il dante causa (il titolare che ha la proprietà dei diritti patrimoniali sull'opera) ha il diritto di cedere taluni diritti. Ad esempio: se l'autore, cui per legge sono stati riconosciuti i diritti morali e patrimoniali elencati prima, cede ad un editore solo il diritto di pubblicare l'opera, di riproduzione in più esemplari ed il diritto di distribuzione su un certo territorio, ma non i diritti di traduzione, l'editore che vorrà commercializzare l'opera su un territorio diverso la traduzione in altra lingua dovrà necessariamente avere l'assenso dell'autore, e negoziare con lui direttamente il diritto di traduzione ed elaborazione. In ogni caso la prassi contrattuale editoriale tende a trasferire in blocco tutti i diritti di utilizzazione economica dall'autore all'editore, anche quelli non direttamente inerenti alla pubblicazione semplice, e pertanto, generalmente, se un'opera è stata pubblicata, l'editore ha acquistato anche i diritti di elaborazione e traduzione e può lecitamente negoziarli.

  1. Durata dei diritti di utilizzazione economica

Come già anticipato, i diritti patrimoniali hanno una durata limitata, fissata in 70 anni dopo la morte dell'autore (art. 25 L.d.A.).

Come naturalmente d'esperienza, le opere dell'ingegno possono essere create in diversi modi. Da un primo punto di vista le opere dell'ingegno possono essere distinte in semplici e complesse. E queste ultime a loro volta possono essere composte, collettive o derivate. Sono semplici le opere che hanno un unico contributo creativo, sia esso proveniente da un artista, sia da più artisti9. Sono invece opere composte quelle create da contributi creativi diversi e che potrebbero mantenere una propria autonomia anche dissociati dall'opera in cui sono riversati. Ad esempio i video clip, pur rappresentando un opera dell'ingegno in sé, rappresenta una miscela tra opera musicale, opera filmica e opera letteraria.

Nelle opere collettive, invece, le singole parti non si compenetrano reciprocamente ma restano autonome anche all'interno dell'opera. Per esempio, nei giornali, il singolo articolo gode di una protezione autonoma anche rispetto a giornale in sé, e d'altronde, l'articolo ha una sua autonomia nei confronti del giornale.

Le opere derivate, invece, sono opere che si basano sull'apporto creativo di un'opera finita, su cui viene inserito un ulteriore apporto creativo. Ad esempio, la traduzione di opera in lingua inglese gode di tutela autonoma, e non derivata dall'opera originaria, pur dovendo il traduttore avere i permessi necessari da parte del detentore dei diritti. Nel caso invece di traduzione di opera di pubblico dominio, pur rimanendo di pubblico dominio l'opera originaria, non lo sarà l'opera tradotta, che goderà invece della tutela del diritto d'autore per la durata consentita. Altri esempi di opera derivata sono le trasformazioni da un genere artistico ad altro, i compendi, le riduzioni

La durata del diritto d'autore deve essere applicata a seconda del tipo di opera che si ha di fronte.

Per esempio, nel caso di opera letteraria scritta a più mani, la durata della protezione si “determina sulla vita del coautore che muore per ultimo” 10.

Capitolo II – I contratti

  1. La cessione dei diritti di utilizzazione economica. Il contratto in genere.

Come accennato prima, perchè venga riconosciuta dall'ordinamento la tutela di diritto d'autore, è sufficiente la creazione dell'opera. Con tale atto l'autore diventa titolare dei diritti di cui si è parlato nei capitoli precedenti e, tramite la “vendita”, può spogliarsi di quei diritti di utilizzazione economica negoziandone il costo.

Le dinamiche del mercato sono la principale fonte di acquisto della possibilità di sfruttare economicamente l'opera.

Tale acquisto avviene tramite la sottoscrizione di accordi tra l'autore (cedente) e l'editore (cessionario). Con questo acquisto il cessionario acquista la medesima posizione del cedente nella titolarità dei diritti.

Da un punto di vista teorico, i diritti possono essere negoziati singolarmente, in via assoluta e definitiva o in via condizionata o a termine. Per esempio è possibile cedere i diritti di utilizzazione economica soltanto per un certo periodo di tempo, così come soltanto per un certo territorio. Si sottolinea, comunque, che per quanto in teoria sia possibile negoziare i diritti singolarmente, in realtà la prassi contrattuale, derivante dalla “standardizzazione dei contratti di massa attraverso i quali l'imprenditore distribuisce beni o servizi” impongono “l'acquisizione di prestazioni alle condizioni predisposte unilateralmente dall'imprenditore”11.

  1. Il contratto di edizione a termine.

Tipici nella professione editoriale sono i contratti di edizione su carta. La legge sul diritto d'autore, nata nel periodo storico in cui la stampa su carta era l’unico mezzo per la distribuzione di cultura ed informazione, dedica agli art. 118 e segg. della L.d.A. alcune regole specifiche a seconda del tipo di contratto che viene posto in essere: il contratto a termine o il contratto per edizione. Pertanto nell'acquisto dei diritti per la pubblicazioni le parti, e soprattutto l'editore, dovranno scegliere quale tipologia contrattuale meglio si attaglia ai rapporti tra cedente e cessionario, ed al tipo di pubblicazione.

In ogni caso ambedue le tipologie di contratto prevedono che l'autore ceda il diritto di pubblicazione per le stampe per conto e a spese dell'editore. Solo in questo caso si ha di fronte ad un vero e proprio contratto di edizione, quando cioè l'editore si assume l'iniziativa, il rischio ed il costo della pubblicazione.

La L.d.A. stabilisce inoltre che, con patto espresso, l'autore possa cedere all'editore anche i diritti di utilizzazione derivanti da elaborazione e trasformazioni. Questa norma, prevista dall'art. 119 della L.d.A. fa capire come con il contratto di edizione si possano raggiungere finalità diverse dalla singola pubblicazione delle stampe e diffusione degli esemplari, come per esempio l'elaborazione del testo per gli adattamenti alla cinematografia, alla radio diffusione e alla registrazione su apparecchi meccanici. E' sempre necessario, però che l'oggetto del contratto sia, in prima battuta, l'opera da pubblicare per le stampe.

La L.d.A., nel elencare con precisione quali siano gli obblighi dell'autore e dell'editore, fa sì che alcune clausole contrattuali siano inderogabili, cioè debbano esistere per forza.

Prendendo ad esempio un modello di contratto di edizione a termine, vediamo che queste clausole vengono infatti rispettate:

Schema di contratto di edizione a termine.

Con il contratto di edizione a termine l'autore concede all'editore per il periodo di durata del contratto, che comunque non può superare vent'anni, la facoltà di eseguire edizioni senza limite numerico, e con la solo vincolo di indicare il numero minimo di esemplari da riprodurre per ogni edizione.12

L’anno .... il giorno .... del mese di ....

Da una parte

.... (d’ora in avanti detto anche "Editore"), con sede in ...., Codice fiscale ...., Partita IVA n ...., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. ....

E dall’altra

.... (d’ora in avanti detto anche "Autore", residente in ...., Codice fiscale ...., Partita IVA n ....

Premesso:

  • che l’Autore garantisce di essere l’autore e l’unico titolare di ogni e qualsiasi diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera dal titolo provvisorio .... (di seguito indicata come "opera"), di averne la liberà disponibilità e di avere inoltre le facoltà e la capacità necessarie a stipulare il presente contratto.

Questa prima clausola contrattuale è una delle più importanti. Infatti, nel campo della proprietà intellettuale, possono esserci delle difficoltà nell'individuare l'esatto titolare dei diritti di utilizzazione economica. Per esempio, nel caso di romanzo a più mani, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, la titolarità del diritto di utilizzazione economica, appartiene a tutti indistintamente. Obbligo dell'autore è infatti quello di garantire l'originalità dell'opera ed il pacifico godimento dei diritto che si vanno a concedere all'editore.

  • che l’autore intende far pubblicare per le stampe l’opera e che quindi si impegna con l’editore a non turbare in alcun modo il pieno e pacifico godimento dei diritti che intende cedere con il presente contratto, ivi compreso quello relativo al titolo dell’opera, per tutta la durata del medesimo contratto,

Questa garanzia riguarda la globalità del diritto di pubblicare l'opera e potrà quindi essere utilizzata dall'editore nel caso in cui venga intentata una qualsiasi azione da parte di terzi per ostacolare o limitare i diritti concessi dall'autore, ed anche se l'autore con azioni ed omissioni abbia causato un danno al pacifico godimento dei diritti in questione da parte dell'editore. Nella giurisprudenza infatti capita spesso che la titolarità dei diritti ceduti possa essere messa in dubbio da precedenti cessioni del diritto di pubblicazione a terzi da parte dell'autore, oppure da azioni di contraffazione o di plagio proposte da terzi nei confronti dell'autore, sia ancora quando si tratti di opere derivate, come traduzioni, adattamenti ed elaborazioni, quando manchi il consenso dell'autore dell'opera originaria. La norma relativa della L.d.A. è l'articolo 125, n. 2.

  • che inoltre l’autore si impegna a prestare la propria assistenza qualora i diritti medesimi venissero violati o contestati da terzi e a manlevare l’Editore dalle pretese o azioni di tali terzi, tenendolo inoltre indenne da tutti i danni e le spese direttamente od indirettamente connessi con la pubblicazione dell’opera

Con questa clausola l'editore mette in pratica le garanzie di cui alla clausola precedente. Non è infatti sufficiente che l'autore garantisca il pacifico godimento dei diritti sull'opera, ma anche che lo stesso intervenga nel caso che questi diritti vengano contestati, assumendosi ogni responsabilità, soprattutto economica, nel caso l'editore venga citato in giudizio da terzi per il risarcimento del danno connesso alla pubblicazione di opera contraffatta. Con questa clausola, inoltre, l'autore è tenuto a risarcire l'editore nel caso in cui il terzo abbia effettivamente ragione. In questo caso, infatti, l'editore sarà tenuto a ritirare dal commercio l'opera stampata con un danno sia per le copie stampate e non vendute, sia per il costo diretto del ritiro dell'opera dal commercio.

  • che l’editore intende acquistare dall’autore che è disponibile a vendere in esclusiva il complesso dei diritti d’autorenecessari per la stampa e la divulgazione dell’opera,

Tipico dei contratti di edizione è la cessione dei diritti in esclusiva, cioè con l'obbligo per l'autore di non cedere ad altri editori gli stessi diritti. Questo obbligo di non pubblicare con altri editori opere analoghe si rende necessario soprattutto con riferimento alle opere scientifiche o tecniche, dove gli autori tendono a riproporre in diverse opere il loro studio. Con questa clausola si crea una sorta di monopolio dell'editore sull'opera da pubblicare, per garantire un ritorno economico all'editore, e indirettamente quindi all'autore, in assenza di concorrenza da parte di altri editori.

  • che l’editore si impegna a pubblicare e porre in vendita l’opera indicando nelle forme d’uso il nome dell’autore,

Questa clausola è imperativa. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, la legge sul diritto d'autore riconosce all'autore il diritto di essere riconosciuto come autore dell'opera. Pertanto l'editore sarà obbligato ad inserire il nome dell'autore nella pubblicazione, a meno che non sia lo stesso autore a voler far pubblicare a propria opera in via anonima o con uno pseudonimo.13

  • che l’editore si impegna a riprodurre l’opera in conformità dell’originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale

Con questa clausola, anch'essa imperativa, si trova l'obbligazione principale dell'editore, e cioè quello di pubblicare l'opera così come è stata creata dall'autore e secondo le buone norme della tecnica editoriale, tenuto conto della particolare categoria dell'opera.

La conformità della pubblicazione all'originale viene provata da quello che viene chiamato il visto “si stampi”, o analoga dichiarazione di volontà, che l'autore appone sulle bozze corrette definitivamente che consegnerà poi all'editore. La necessità di apporre questo visto, o la dichiarazione resa dall'autore di conformità all'originale, si fonda sia sulla lettera dell'art. 126 della L.d.A., che prevede espressamente la conformità delle opere stampate all'originale, sia dall'art. 20 della L.d.A. che rende illecite le modificazioni che ledano la reputazione o l'onore dell'autore.

Quanto poi all'obbligo di una stampa secondo la buona tecnica editoriale, obbligo anch'esso previsto dall'art. 126 della L.d.A., tale tecnica si riferisce alla nitidezza della stampa, alla qualità della carta, ed in genere al decoro della veste esteriore delle copie, in relazione alla natura dell'opera. L'editore, infatti, deve evitare che la copertina stravolga il significato dell'opera e possa provocare confondibilità con altre opere.14

- che in caso di violazione dei diritti sull’opera da parte di terzi l’editore si impegna a prestare la propria assistenza perché tali violazioni siano fatte cessare e siano risarciti i danni già verificatisi,

Si conviene e si stipula quanto segue:

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come le pattuizioni che seguono, e ciascuna di esse ne ha costituito presupposto essenziale e sono determinanti per l’interpretazione della volontà delle parti come di seguito manifestata, le parti si obbligano al loro rispetto.

Il presente contratto annulla tutti i precedenti accordi non espressamente richiamati dal presente atto, a fini dell’interpretazione della volontà negoziale espressa nella presente scrittura non potranno essere utilizzate precedenti proposte o quanto ha formato oggetto di trattativa per addivenire alla conclusione del presente atto. Le modifiche al presente atto potranno essere apportate solo con altro atto sottoscritto dalle parti.

2) L’Autore, agendo per se, Suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, cede in via esclusiva all’Editore, che accetta, il complesso dei diritti esclusivi occorrenti per poter procedere alla pubblicazione per le stampe, in volume, per qualsiasi tipo di edizione e di messa in commercio, diretta o indiretta, dei volumi dell’opera in lingua italiana.

E' compreso nella presente cessione in esclusiva il diritto di tradurre in qualsiasi altra lingua e di pubblicare l’edizione straniera, di adattare ed utilizzare a mezzo della diffusione radiofonica, televisiva free TV via cavo, free TV via satellite, free TV via etere, pay per view/ near video on demand, video on demand, ecc., di effettuare o consentire siano effettuate elaborazioni per il cinema, adattamenti al teatro, registrazione e riproduzioni su videocassette, nastri, dischi e supporti similari, di distribuire attraverso i mezzi telematici; l’elencazione dei diritti ceduti contenuta nell’articolo 12), che segue, deve considerarsi, ove se ne presentasse la necessità, integrativa della presente elencazione.

I diritti considerati in questa clausola, che abbiamo visto essere estranei dal contratto di pubblicazione per le stampe, rappresentano in realtà una prassi contrattuale ben radicata. In ogni caso è necessario che tali diritti vengano negoziati ed inseriti nel contratto. In mancanza, l'editore non avrà diritto di esercitare questi diritti e soprattutto non potrà cederli ad altri.

  1. L’autore consente all’editore l’esercizio dei diritti di cui sopra anche relativamente all’utilizzazione di parti dell’opera per ogni uso possibile, dichiarando, fin da ora di non avere nulla da eccepire o pretendere per alcun titolo o causa.

  1. L’autore riconosce all’editore la facoltà di cedere a terzi tutti o parte dei diritti derivanti dal contratto sia per l’Italia che per il mondo intero.

  2. La cessione dei diritti esclusivi suelencati avrà la durata di 20 anni decorrenti dalla consegna (o dalla pubblicazione) dell’opera che dovrà avvenire entro il ....

La cessione dei diritti di utilizzazione economica non può avere una durata maggiore di 20 anni. La previsione dell'art. 122 L.d.A., infatti, è chiara sul punto. Una qualsiasi clausola che superi il margine di 20 anni è considerata nulla, e, in mancanza, si considera comunque che il tempo massimo è di 20 anni. E' possibile, comunque, negoziare i diritti per un tempo minore.

Se alcuni esemplari dell'opera , regolarmente stampati prima della scadenza del termine, non sono stati spacciati, non possono più esserlo dopo detta scadenza15. In ogni caso una esplicita pattuizione volta a consentire un tale spaccio residuale deve essere comunque ritenuta valida. L'autore, comunque, allo scadere del termine, potrà in ogni caso, dopo tale data, stipulare eventuali nuovi contratti con l'editore per quella stessa opera16.

Per tutta la durata del contratto l’autore si impegna a non sfruttare in altro modo l’opera e pertanto, a titolo esemplificativo, si impegna a non effettuare o consentire che sia siano fatte elaborazioni; si impegna inoltre a non cedere i diritti di pubblicazione dell’opera in raccolta ed a non farne oggetto di pubblicazione nell’opera omnia, fin tanto che non siano trascorsi almeno .... anni dalla presente prima pubblicazione.

Questa clausola rafforza la posizione di monopolio dell'editore nei confronti della potenziale concorrenza.

  1. L’autore garantisce che il manoscritto/dattiloscritto/copia informatica dell’opera è stato da lui duplicato preventivamente alla consegna all’editore, pertanto in caso di perdita o di distruzione della copia ricevuta l’Editore rimborserà, su esplicita richiesta, all’Autore il solo costo di una copia dattiloscritta o di una copia informatica.

  2. Il presente accordo costituisce tra le parti contratto di edizione a termine. Ogni edizione e/o ristampa dell’opera consterà di un minimo di 1.000 esemplari. Il tipo dell’edizione, il numero degli esemplari da stampare oltre il predetto minimo, e il prezzo di copertina per ciascuna edizione verranno fissati di volta in volta dall’Editore, che ne darà tempestiva comunicazione all’autore. L’editore avrà diritto di distribuire l’edizione nel numero di ristampe che stimerà necessarie.

Nel contratto di edizione a termine, che fa perno sul periodo di tempo per il quale l'esclusiva viene concessa, la fissazione del numero minimo degli esemplari per edizione, rappresenta una condizione indispensabile per la validità del contratto.17

8) Quale compenso per la cessione dei diritti di pubblicazione in volume l’Editore corrisponderà all’Autore, suoi eredi od aventi causa, la percentuale del ....% (.... per cento) fino a .... copie; del ....% (.... per cento) fino a .... copie e del ....% (.... per cento) oltre sul prezzo di copertina, al netto dell’IVA, delle copie effettivamente vendute.

Su eventuali edizioni economiche la percentuale sarà del ....% (.... per cento) sulle copie effettivamente vendute.

Nessuna percentuale spetterà all’Autore sulle copie destinate a saggi, omaggi o per la stampa, che non possono superare il 2% dell’intera tiratura e sulle copie di scarto che vengono convenzionalmente fissate nella misura del 3% sempre della tiratura complessiva..

Naturalmente, questa sezione del contratto è la più importante. Il contratto di edizione deve prevedere un compenso per l'autore. La natura delle percentuali viene lasciata, in teoria, alla negoziazione tra le parti. In realtà è d'uso comune, anche se con piccole oscillazioni, una percentuale che non supera un 5% per cento fino alle mille copie, il 7% fino alle duemila, ed il 12% per oltre duemila copie.

L’autore autorizza preventivamente l’editore a cedere in blocco le rimanenze dei volumi trascorsi due anni dalla prima pubblicazione, se l’opera non trova più smercio attraverso i normali canali di vendita, tale ipotesi si realizzerà nel caso in cui le vendite di ciascun semestre dell’anno non raggiungano le .... copie, sulle copie eventualmente cedute a prezzo ridotto al "Remainders" od organizzazioni similari, la percentuale spettante, in relazione a quanto previsto al I comma del presente articolo, sarà corrisposta all’Autore sul ricavo netto conseguito dall’editore all’atto della vendita delle copie ai "Remainders". Nulla sarà invece dovuto all’Autore nel caso di svendita delle copie a prezzo di costo, ma l’Editore dovrà preventivamente offrirle in acquisto al prezzo di costo all’autore, che potrà acquistare tutta o solo parte della giacenza.

Questa clausola, anch'essa d'uso, autorizza l'editore a “liberarsi” delle copie non più commerciabili al fine di non sopportare anche il dispendio economico della custodia dei volumi.

Il rendiconto sarà presentato all’Autore due volte l’anno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre solare, l’autore avrà trenta giorni di tempo per contestare le risultanze del rendiconto, l’editore dovrà comunque provvedere a pagare i compensi risultanti dal rendiconto, al netto delle ritenute di legge, e di ogni altro debito dell’autore (costi di vidimazione dei frontespizi dell’opera medesima, acquisto copie, ecc.) entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun semestre solare.

Ai fini del pagamento dei proventi di spettanza l’Autore è tenuto a comunicare tempestivamente all’editore gli estremi del conto corrente sul quale desidera gli siano accreditate le sue spettanze ed ogni variazione che successivamente intervenga..

E' obbligatorio, nel contratto, inserire il periodo di rendicontazione delle vendite, se questa rendicontazione viene fissata in periodi temporali diversi da quello previsto dall'art. 130 della Ld.A. I proventi si considerano maturati alla data in cui il rendiconto è approvato dall'autore e non man mano che vengono effettuate le vendite. I rendiconti dovranno essere predisposti in maniera tale che l'autore possa conoscere, per ciascuna edizione:

  1. il numero delle copie effettivamente stampate e ristampate nel periodo;

  2. il numero di copie giacenti;

  3. il numero delle copie vendute nel periodo;

  4. il numero di copie distribuite gratuitamente (nei limiti degli accordi contrattuali);

  5. il numero di copie inviate al macero;

  6. il prezzo di vendita dei volumi

  7. la misura percentuale di spettanza dell'autore sul prezzo di copertina;

  8. l'ammontare dei proventi maturati.

Di solito il rendiconto viene accompagnato da un ulteriore calcolo in cui viene calcolato la ritenuta d'acconto che va calcolata sul 75% dei proventi.

[8-bis) A titolo di anticipo sui futuri proventi l’Editore corrisponderà all’Autore una somma pari a ¬ .... dalla quale saranno detratte le ritenute fiscali di legge.18 Il pagamento è dovuto alla sottoscrizione del presente contratto (o a .... giorni dalla consegna del testo per la composizione grafica/ o a .... giorni dalla consegna delle bozze corrette con il visto "si stampi"/ o a .... giorni dalla pubblicazione dell’opera).

Tali somme verranno recuperate sui proventi rendicontati, di spettanza dell’Autore, man amano che matureranno. Nessuna restituzione dell’anticipo sarà dovuta in caso di impossibilità totale o parziale di effettuare i detti recuperi in mancanza o per insufficienza di proventi.]

Questa clausola non viene di solito proposta agli autori cosiddetti “esordienti”, dove si preferisce invece, di legare il compenso dell'autore sulle percentuali di volta in volta maturate. E' tipico invece nei contratti di autori non più esordienti e che garantiscono comunque una certa possibilità di smercio.

9) L’Autore riceverà alla pubblicazione n. .... copie gratuite della prima edizione dell’opera e n. .... copie delle ristampe. Avrà inoltre diritto allo sconto del ....% sulle copie direttamente acquistate per uso non commerciale. Su tali copie avrà comunque diritto a ricevere gli ordinari compensi per diritto d’autore di cui all’art. 8) che precede.

10) L’Autore si impegna a consegnare la copia dell’opera (dattiloscritto, copia informatica, ecc.) completa, corretta e pronta per la composizione ed ha il diritto e l’obbligo:

a) di correggere le bozze secondo le istruzioni date dall’editore. Si conviene che le I bozze dovranno essere restituite all’Editore entro .... giorni dal ricevimento delle stesse: le correzioni non dovranno superare il ....% del testo altrimenti le spese relative verranno addebitate, sulla base della fattura rilasciata dalla tipografia, all’Autore. L’Autore avrà diritto, a richiedere, a una seconda revisione delle bozze che dovrà restituire entro .... giorni col visto per la stampa.

Comunque nel caso in cui l’Autore ometta di restituire le prime o le seconde bozze entro i termini convenuti, l’Editore avrà il diritto di pubblicare l’opera come originariamente presentata dall’Autore, ritenendosi sufficiente l’ordinaria revisione e correzione di bozze effettuata a cura dell’Editore;

L'obbligo di correzione delle bozze da parte dell'autore, collegato all'obbligo di consegna dell'opera nei tempi pattuiti, solleva in parte l'editore dalla responsabilità che il testo stampato non sia corrispondente al testo consegnato dall'autore, mentre ne conferma la responsabilità qualora le correzioni dell'autore non vengano esattamente riprodotte nel testo pubblicato.19 L'autore, nel correggere le bozze, può teoricamente apportare tutte le modifiche che desidera. In pratica la presente clausola, tipica nella prassi contrattuale, rappresenta un limite a questa libertà dell'autore, nel momento in cui si fissa una percentuale massima superata la quale l'autore sarà tenuto al pagamento dei maggiori costi di stampa.

Come già detto l'editore, per evitare equivoci con gli autori, usano chiedere che questi appongano il cosiddetto “visto si stampi”. “Questo visto può condurre, se ricorrono gli estremi della colpa, a legittimare una azione di danni da parte dell'editore nei confronti dell'autore che vieti la pubblicazione dopo l'apposizione del visto, ma il visto non sottrae all'autore il suo diritto di inedito che permane fino alla messa in circolazione dell'opera e, in un certo senso, anche dopo questo momento per la possibilità di esercizio del diritto di ritiro dell'opera dal commercio (art. 142 L.d.A.)”20

b) di apportare alle nuove edizioni o ristampe dell’opera modificazioni o aggiunte ove ciò sia ritenuto, da lui e/o dall’Editore, necessario od opportuno: tali aggiornamenti non daranno luogo ad altro compenso oltre quello fissato all’art. 8) che precede.

In caso di impedimento o di rifiuto dell’Autore, quando richiesto dall’Editore, di adempiere a tale obbligo, l’Editore avrà diritto di far effettuare da un terzo gli aggiornamenti e le modifiche necessari, segnalando nella nuova edizione l’opera dell’aggiornatore;

11) La cessione dei diritti di cui al secondo comma dell’art. 1) compete all’editore che curerà direttamente le trattative per tutte le suelencate cessioni. L’editore si obbliga ad informare l’autore delle trattative in corso ed ad inviare appena sottoscritta la copia del contratto ed i documenti relativi ai compensi percepiti.

Per le forme di elaborazione dell’opera originaria che dovessero comportare modificazioni oltre i necessari adattamenti al nuovo genere di opera od al mezzo di utilizzazione, già previsti ed autorizzati, l’Autore si impegna ad esaminare con tempestività tali modifiche. Nell’ipotesi ritenesse le modifiche lesive dei propri diritti morali perché non rispondenti allo spirito della propria opera, fin da ora consente che tali utilizzazioni possano essere fatte e che l’opera derivata sia pubblicata con l’indicazione "liberamente ispirata all’opera .... di ...." In tali casi avrà comunque diritto al compenso di cui all’art. 12) che segue.

Per la cessione dei diritti di elaborazione cinematografica, fermo restando che tale cessione esaurisce i propri effetti al momento del perfezionamento dell’accordo e della corresponsione del provento concordato con il produttore cinematografico, restando con ciò svincolata la successiva utilizzazione dell’opera filmica od audiovisiva da pretese o rivendicazioni dell’autore dell’opera letteraria oggetto del presente contratto, l’Autore si impegna comunque se richiesto a sottoscrivere, congiuntamente all’Editore il contratto che sarà stipulato con il produttore cinematografico o con il produttore esecutivo, in caso di coproduzione, anche per consentire la possibilità di remake, sequel, spin-off, ecc. dell’opera filmica od audiovisiva.

12) Per la cessione dei diritti di cui al secondo comma dell’art. 1) l’Editore corrisponderà all’Autore la quota parte, sotto specificata dei proventi incassati al netto delle spese (tasse ed imposte, percentuali di agenzia, provvigioni SIAE, spese bancarie, ecc.):

a) ....% per la cessione dei diritti di traduzione in qualsiasi lingua e la pubblicazione in qualsiasi Paese del mondo;

b) ....% per la cessione dei diritti di elaborazione, adattamento e sfruttamento cinematografico;

c) ....% per la cessione dei diritti di elaborazione, adattamento e sfruttamento teatrale

d) ....% per la cessione dei diritti di adattamento e sfruttamento radiofonico e televisivo

e) ....% per la cessione dei diritti di riduzione teatrale, cinematografica, radiofonica e televisiva;

f) ....% per la cessione del diritto di riproduzione, su qualunque tipo di supporto, permanente o temporanea e conseguente distribuzione delle copie dell’opera, ivi comprese la riproduzione on-line e la distribuzione telematica;

g) ....% per la subcessione dei diritti di pubblicazione ad altri editori;

h) ....% per la cessione dei diritti di ristampa a Book Clubs e similari;

i) ....% per la cessione dei diritti antologici;

l) ....% per la cessione dei diritti prepubblicazione o post pubblicazione su riviste o giornali;

m) ....% per la cessione dei diritti di serializzazione e riproduzione di brani

  1. Nel caso in cui la tiratura dell’opera sia esaurita e l’Editore dichiari che non intende procedere alla ristampa, il contratto è risolto e l’autore dichiara, fin d’ora per allora, di non aver null’altro a pretendere. Gli accordi già intercorsi e perfezionatisi con i terzi che dispieghino i loro effetti nel tempo resteranno pienamente validi fino alla originaria scadenza del contratto, prevista dall’art. 5, che precede; eventuali pagamenti di compensi, previsti da tali contratti, con scadenze successive alla detta risoluzione anticipata dovranno essere corrisposti direttamente e per intero a favore dell’Autore. Pertanto l’Editore è tenuto ad inserire una clausola, negli accordi che andrà a stipulare, che preveda l’obbligo del cessionario di pagare direttamente all’Autore, nell’ipotesi in cui di questo venga richiesto dall’Editore.

  2. L’Editore potrà procedere al macero, delle giacenze dei volumi ritenute eccedenti i bisogni di distribuzione e vendita, senza preventiva autorizzazione dell’Autore, al quale dovrà però comunicare l’intenzione di procedere a tale parziale macero prima di effettuarlo e dovrà inviare, dopo l’avvenuto macero, i bollini SIAE relativi alle copie inviate al macero.

Nel caso in cui l'opera non trovi più smercio sul mercato, l'editore potrà procedere al macero delle copie. In ogni caso l'editore, prima di procedere al macero, è tenuto a chiedere all'autore se intenda acquistare i volumi al prezzo di svendita o di macero. Tale obbligo è desumibile dalla protezione del diritto morale dell'autore a non veder l'opera distrutta o venduta sottocosto.

15) Tutte le copie dell’opera devono essere, a cura dell’Editore, fatte vidimare dalla SIAE, i soli costi del bollino carta in uso per i soli libri, potranno essere recuperati dall’editore che li anticipa, con il primo rendiconto utile. Nel caso in cui tale recupero non sia possibile, per mancanza di proventi a favore dell’autore, tali costi resteranno a carico dell’Editore.

[15-bis) L’Autore concede all’Editore il diritto di opzione, da esercitarsi entro .... giorni dall’offerta di cessione per la pubblicazione, sulla prossima opera che creerà, alle medesime condizioni di cui al presente contratto.]

Questo tipo di patto tra autore ed editore è frequente nella prassi editoriale. Tale clausola garantisce che l'autore offra all'editore la possibilità di concludere un contratto sulla futura opera che potrà creare. Questa clausola vincola l'autore, ma lascia libero l'editore. Il mancato rispetto di questa clausola da parte dell'autore rende quest'ultimo soggetto ad una azione di risarcimento del danno da parte dell'editore, che non potrà comunque obbligare l'autore a consegnare l'opera. L'editore, comunque, non potrà usare questa clausola per ostacolare i rapporti dell'autore con altri editori, ritardando, ad esempio, la risposta all'offerta ricevuta dall'autore.

Negli anni passati sono stati formulati alcuni principi contrattuali, che indicavano come valido il patto di opzione con durata massima di 8 anni.

16) L’Autore, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/03, autorizza l’inserimento in banca dati dei suoi dati biografici e di quelli relativi alla sua opera ed il loro conseguente utilizzo, ivi compreso l’inserimento nei cataloghi dell’Editore pubblicati in forma cartacea ed informatica, off e on-line, nonché l’inserimento in cataloghi generali delle opere pubblicate ed in commercio, quali ad esempio il Catalogo dei libri in commercio delle edizioni La Bibliografica, sia pubblicati su supporto cartaceo od informatico, sia messi a disposizione per via telematica. L’Autore consente inoltre l’utilizzo dei dati relativi al suo nome ed alla sua opera ai fini della registrazione ISBN e della pubblicità commerciale dell’opera medesima, oltre che per adempiere agli obblighi di deposito e di registrazione dell’opera previsti dalle vigenti norme di legge e di vidimazione a cura della SIAE.

17) Foro competente per ogni controversia è ....

L’AUTORE L’EDITORE

L’autore ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del. c.c. approva specificatamente i seguenti punti ....Firma ....

2.3 Gli altri contratti editoriali.

La prassi contrattuale conosce anche altri tipi di contratti, non solo per la pubblicazione dell'opera, ma anche per gli altri rapporti che l'editore instaura con altri soggetti. In appendice si potranno trovare dei modelli di contratto utili.

Soltanto alcuni cenni: nel contratto per edizione, di solito adottato per la pubblicazione di opere scientifiche, l'editore ha la facoltà di eseguire tutte le edizioni che sono state concordate per il massimo di tiratura concesso dall'autore. In mancanza di accordi specifici si ha per concordato soltanto una sola edizione per un massimo di duemila esemplari.

Nel contratto per opera da creare, su commissione, si prevede l'acquisto di tutti i diritti di utilizzazione economica senza limiti temporali, territoriali e in ogni modo di utilizzazione. In questo caso il contratto non è un contratto di edizione, ma si avvicina più ad un contratto di vendita. In questo caso l'editore non assume nessun obbligo di pubblicare l'opera, ma dovrà corrispondere in ogni caso il compenso stabilito e sarà sempre e comunque obbligato a rispettare il diritto morale dell'autore.

Questa tipologia di contratto, comunque, non è molto usata, in quanto gli editori preferiscono utilizzare lo strumento del contratto di edizione a termine, nascondendosi dietro la clausola del preventivo gradimento dell'editore prima di pubblicare l'opera.

Il contratto di edizione di opera collettiva, invece, viene utilizzato quando l'opera è costituita dalla riunione di opere o parti di opere. Autore dell'opera collettiva è considerato, secondo l'art.7 della L.d.A., chi ha organizzato o diretto la creazione dell'opera collettiva.

Con il contratto di traduzione, invece, il traduttore si assume l'impegno di tradurre l'opera (tutelata o di pubblico dominio) e di cedere contestualmente i diritti di utilizzazione economica acquisiti per il solo fatto di aver tradotto l'opera.

Le premesse indicate fino ad ora sono sufficienti anche anche per capire le dinamiche degli altri contratti editoriali inseriti in appendice.

Capitolo III. Internet e la condivisione delle idee.

    1. Premessa

La relativa modernità della apparato economico-giuridico relativo all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno ha portato a ridiscutere, da parte degli utilizzatori di internet, la giustificazione standard che viene data all’esistenza dell’odierna disposizione legislativa relativa ai diritti di proprietà intellettuale. Per le istituzioni la giustificazione di tale meccanismo economico-giuridico rappresenta la risposta ad un fallimento del mercato, in quanto, in mancanza di tale organizzazione, si dice, non ci sarebbe un adeguato incentivo alla produzione e pubblicazione delle idee. In breve, gli argomenti in favore di tale organizzazione si poggiano sul fatto che il monopolio legale riconosciuto agli autori rappresenta l’incentivo alla creazione e alla pubblicazione delle opere dell’ingegno. Il riconoscimento dei diritti esclusivi in capo all’autore porterebbe ad assicurare all’autore lo stimolo alla creazione, il monopolio sull’opera, e le relative royalties, assicurerebbero la spinta a che l’idea venga condivisa con l’intera società, con la garanzia che nessun atro possa appropriarsi dell’idea altrui.
In teoria le istituzioni, per raggiungere un generale arricchimento della conoscenza, che per natura è pubblica e collettiva, promuovono la produzione di nuove idee e forme espressive. Per far questo, le istituzioni hanno creato un sistema economico giuridico che trasforma l’opera dell’ingegno in un valore economicamente e commercialmente valutabile, trasformando la sfera culturale, che ha un valore d’uso non economicamente valutabile, nella sfera commerciale dove il valore di scambio può invece essere economicamente valutabile.
In realtà, l’assunto implicito secondo cui gli autori creano l’opera per assicurarsi un rientro economico, risulta non soltanto non provato, ma ampiamente contraddetto da studi antropologici, etnici, storici e scientifici. Infatti l’arte, nelle sue più disparate forme, è sempre esistita in vari contesti culturali. La creazione artistica è così profondamente radicata nella natura umana e sociale, che la continua creazione di opere con alto valore d’uso sarà sempre assicurata, nonostante lo scarso valore di scambio necessario per il mercato dell’opera. Ed invece, risulta sotto gli occhi di tutti che tale organizzazione economico giuridica ha fallito nel suo scopo di elevare il livello della conoscenza dell’intera società e questo per una serie di motivi.

In primo luogo perchè la natura economica del mercato delle idee stimola la creazione di idee orientate alla massimizzazione del profitto (economico, e non culturale), preferendo le pubblicazioni che, pur non avendo un alto valore d’uso, abbiano un alto valore di scambio, lasciando da parte quelle opere che non riescono a far riconoscere il proprio valore d’uso come un giusto valore di scambio. In questo contesto, il ragionamento commerciale, favorisce quel tipo di prodotto che può avere maggior successo commerciale, con un generale impoverimento della conoscenza diversa. Ed infatti, si può notare come il prodotto dell’industria culturale, tenda ad appiattire la conoscenza, creando spesso un prodotto che, dietro ad una facciata di originalità minima, in realtà è conforme allo stato della società. Il prodotto culturale corre dietro ai bisogni indotti degli individui, ed ha tralasciato invece la funzione di scoperta e comunicazione di nuovi modi di guardare alla società, suggerendo strade e soluzioni diverse per un diverso sviluppo culturale.

Ma il fallimento di questa organizzazione economica e giuridica non è relativo soltanto al mancato raggiungimento dell’obiettivo di accrescere la conoscenza della società nella sua interezza, ma anche, nell’immediato, nell’errata pratica applicazione dell’originario assunto secondo cui l’autore è stimolato alla creazione per motivi economici.

L'uso del computer sta rivoluzionando il concetto di condivisione del sapere. Le nuove tecnologie, infatti, non sono soltanto un nuovo mezzo di comunicazione, ma rappresentano una rivoluzione dell’informazione tanto grande quanto il passaggio dall’oralità alla scrittura. Non bisogna guardare al contenuto del medium, a quello che il medium offre, ma anche alle conseguenze della capacità di utilizzo di tale medium. Le caratteristiche del computer connesso in rete disegnano la nostra vita non solo fornendoci dei nuovi strumenti da usare, ma modificando la nostra coscienza a livello profondo.

"Internet: la rete delle reti, il luogo-non luogo per eccellenza. Internet è un mondo attraverso il quale tutte quelle cose chiamate reti possono coesistere e collaborare. E' letteralmente un inter-network, una connessione di reti. Quello che rende la net inter è il fatto che si tratta semplicemente di un protocollo. Un protocollo è un accordo su come cose diverse debbano funzionare assieme. In molti sostengono che la rete in realtà sia estremamente stupida, e lo è apposta; i progettisti originali si assicurarono che la rete più grande e più estesa fosse stupida quanto una pietra. Internet non è a conoscenza di un sacco di cose che le reti intelligenti, come quelle telefoniche, sanno: identità, permessi, priorità etc. Essa è a conoscenza di un'unica cosa: questo mucchio di bit deve muoversi da un capo all'altro della rete. L'intelligenza non viene dalla rete, quanto da chi la usa (ognuno apporta propri miglioramenti e nuovi materiali).

Ci sono tre regole elementari di comportamento che sono legate alla natura stessa di internet: nessuno al possiede, chiunque la può usare, chiunque la può migliorare. Se ci si sofferma sugli aspetti più superficiali, la rete è quindi in grado di unire luoghi estremamente lontani e pensieri estremamente diversi: connettività mentale, creativa, che porta ad un pensiero in continua evoluzione e spesso confluisce nella creazione di progetti innovativi ed interessanti.

In tal senso possiamo citare la definizione di connettività di De Kerckhove: “La connettività è questo: trovare dei metodi che facciano procedere insieme i pensieri in tempo reale, che facciano pensare più rapidamente in gruppo. Io sto esplorando questo fenomeno, che ho colto nella mia pedagogia.” De Kerckhove continua parlando di tre grandi epoche della comunicazione: l'epoca orale del corpo umano; quella alfabetizzata della tecnologia industriale che comincia con l'alfabeto e la stampa; ed infine la terza, cioè l'era dell'elettricità in cui ci si connette grazie proprio alla corrente elettrica. Attualmente è in corso la seconda fase della terza epoca: superata l'elettricità analogica del telegrafo e del telefono siamo arrivati al digitale.”

Questo stralcio di un interessantissimo lavoro del gruppo “Fahrenhe.it” a cui direttamente si rimanda fa capire quanto siano importanti i cambiamenti messi in atto dall'invenzione tecnologica di Internet. Internet ha reso possibile l'applicazione su scala globale di quello che negli ambienti scientifici si è sempre fatto: condividere la ricchezza della scoperta per rendere più agevole il cammino e lo sviluppo della scienza.

Trasportando questo concetto dall'ambiente scientifico a quello più comune quale quello della società in cui viviamo, si può affermare che la condivisione della conoscenza non prettamente scientifica possa aiutare ad arricchire l'umanità? Arricchire l'intelligenza dell'umanità, la memoria, l'immaginazione e le forze mentali e spirituali? Secondo il nostro parere questo è possibile e auspicabile. Ma c'è un ma...

Per arricchire l'intelligenza, la memoria e l'immaginazione servono informazioni. Un'informazione può essere un numero, una parola nuova, una nuova sensazione così come suscitata da un racconto, un romanzo, una canzone. E' qui che i problemi sorgono. Il passato, tuttora presente, ci ha fossilizzato in un sistema che risulta difficile da innovare. La proprietà del sapere (cioè dell'informazione) è privata ed esclusiva. E' privata in quanto appartiene a chi la crea, esclusiva perché chi se ne appropria può escluderne gli altri dal godimento. Proprietà del sapere, protezione del diritto d'autore. In un contesto in cui internet non esiste, la possibilità di veicolare l'opera dell'ingegno è legata a una struttura complessa e costosa.

La protezione del diritto d’autore è un mezzo per tutelare il diritto dell’autore alla protezione degli interessi morali e materiale derivanti da ogni produzione artistica e proveniente dal diritto riconosciuto di prendere parte alla vita culturale della società. La necessità di una garanzia dei diritti e della loro organizzazione in diritti materiali e morali ha un senso perché la veicolazione delle idee ha bisogno di una struttura in grado di portare l’idea artistica presso il maggior pubblico. L’autore ha l’idea e i mezzi necessari e sufficienti per realizzarla (per uno scrittore basta carta e penna), ma non per moltiplicarla. Con l’atto creativo l’idea si materializza e diventa prodotto, meccanicamente riproducibile tramite attrezzature che solo pochi possono avere. L’editore è il soggetto che ha i mezzi necessari per moltiplicare il prodotto che ha assunto un valore economico certo o accertabile. L’editore non ha l’idea ma ha il know-how necessario per la commercializzazione del prodotto. Il distributore costituisce il supporto logistico per la distribuzione presso il pubblico. Il negozio è il luogo, distribuito su tutto un territorio, che raggiunge l’utente finale, l’acquirente.

Internet sta tentando di cambiare le regole del gioco.

L’utilizzatore medio del pc, completo di masterizzatore, programmi di word processing e connessione ad internet è un soggetto diverso dall’acquirente di supporti contenenti musica o di letteratura. Mentre questi rimane l’utente finale di un prodotto che ha avuto una distribuzione verticale basata su rapporti materiale e giuridici tra autore-editore-distributore-negozio, l’utilizzatore delle tecnologie digitali si veste di due facce: quello dell’utilizzatore e quello del distributore. L'uomo si innalza al livello delle sue possibilità tecnologiche.

Ma come si comporta il diritto, su questo versante?

Il diritto è una scienza creata dall'uomo per l'uomo. Si possono discutere i margini di applicazione, le basi formali. Ma rimane comunque un mezzo. Il problema fondamentalmente, non è il diritto d'autore in sé, ma come questo viene interpretato non dai giudici, ma dalla prassi contrattuale.

Ma non è detto che questa prassi non possa essere riconsiderata. Schemi contrattuali differenti, che tengono conto di una diversa utilizzazione e distribuzione dell'opera intellettuale, sono da tempo presenti su internet sia relativamente alla carta stampata che per edizioni musicali (vedi ad esempio www.anomolo.it).

    1. Le licenze open content

Come molti sono già a conoscenza, da tempo ormai sono presenti sul web una serie di opere dell'ingegno rilasciati al pubblico con un regime di diritti che tiene conto della diversa concezione della diversità da proprietà intellettuale e patrimonio intellettuale.

La più comune delle licenze è quella conosciuta come Creative Commons. In realtà le licenze Creative Commons sono diverse, ma la più utilizzata è quella Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.0 Italia.

A guardare il codice giuridico alla base della licenza Creative Commons non si può non notare come la licenza prenda in considerazione gli stessi diritti elencati nel corso del primo capitolo. Dal punto di vista giuridico la licenza rappresenta un contratto a tutti gli effetti, che obbliga il licenziante (l'autore) a tenere, successivamente alla pubblicazione, una abdicazione, nei confronti di una moltitudine indistinta di soggetti, del diritto di esclusiva di riproduzione dell'opera, purché a scopo non commerciale e a condizione che la licenza sia riprodotta.

Questo tipo di licenza, che viene spesso erroneamente considerata da parte degli autori come un sostituto della Siae per attestare la paternità dell'opera, rappresenta in realtà la cessione dell'esclusiva su alcuni diritti dell'autore e, quindi, indirettamente, l'impossibilità per l'editore di avere una esclusiva sullo sfruttamento dell'opera. In realtà lo scopo delle licenze Creative Commons è quello di “eliminare” gli intermediari che rappresentano la causa dell'eccessivo costo della cultura e, a causa dei diritti connessi al diritto d'autore, il freno ad una vera rielaborazione e circolazione delle idee.

Per quanto ormai da tempo, da parte di alcune case editrici, si è ormai persa l'idea che la libera distribuibilità della cultura possa rappresentare un danno per l'editore, resiste ancora da parte di alcuni l'idea che un libro scaricato gratuitamente sia in realtà un libro in meno venduto. Nulla di più falso. La ridondanza della notizia fa aumentare le vendite. Il tam tam su Internet, nei blog, aumenta l'interesse per quelle opere che non possono giovarsi di intermediari sparsi capillarmente sul territorio nazionale e sui mass media, fondando quindi il proprio successo sulla qualità e non sul condizionamento pubblicitario.

Fatta questa necessaria premessa, e per trasformare il tutto in pratica, come si deve comportare l'editore di fronte ad opere non più inedite e di cui non può acquistare i diritti di sfruttamento economico in esclusiva? Naturalmente attraverso un contratto che, prendendo in considerazione i diritti che possono essere negoziati, specifichi in modo chiaro le obbligazioni delle parti contraenti. Naturalmente tutto quello già detto a proposito dei diritti morali non cambia. Quelle sono norme inderogabili. Quello che cambia, ma non molto, è il contratto editoriale che deve tener conto di alcune particolarità. Qui di seguito un modello di contratto che tiene conto di queste particolarità.

Contratto di edizione

L’anno .... il giorno .... del mese di ....

Da una parte

(d’ora in avanti detto anche "Editore"), con sede in ...., Codice fiscale ...., Partita IVA n. ...., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. ....

e dall’altra
.... (d’ora in avanti detto anche "Autore", residente in ...., Codice fiscale ...., Partita IVA n ....

Premesso

  1. che l’Autore garantisce di essere l’Autore e l’unico titolare di ogni e qualsiasi diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera dal titolo provvisorio .... (di seguito indicata come "opera"), di averne la liberà disponibilità e di avere inoltre le facoltà e la capacità necessarie a stipulare il presente contratto,

  2. Che l'Autore ha esercitato il diritto di prima pubblicazione con messa a disposizione del pubblico dell'opera attraverso il sito internet www.........,

  3. Che l’Autore intende far pubblicare per le stampe una selezione dei testi presenti sul sito web ....... e che quindi si impegna con l’editore a non turbare in alcun modo il pieno e pacifico godimento dei diritti che intende cedere con il presente contratto, ivi compreso quello relativo al titolo dell’opera, per tutta la durata del medesimo contratto,

  4. che inoltre l’Autore si impegna a prestare la propria assistenza qualora i diritti medesimi venissero violati o contestati da terzi e a manlevare l’Editore dalle pretese o azioni di tali terzi, tenendolo inoltre indenne da tutti i danni e le spese direttamente od indirettamente connessi con la pubblicazione dell’opera,

  5. che l’editore intende acquistare dall’Autore che è disponibile a vendere in esclusiva il complesso dei diritti d’Autore necessari per la stampa e la divulgazione dell’opera, anche per via telematica,

  6. che l’editore si impegna a pubblicare e porre in vendita l’opera indicando nelle forme d’uso il nome dell’Autore e l'indirizzo telematico del sito web dell'Autore,

  7. che l'editore e l'Autore, di comune accordo, intendono permettere anche la fruizione gratuita dell’opera da parte dei lettori per uso personale e limitatamente all'utilizzo non commerciale della stessa, oltre la commercializzazione dell’opera da parte dell’editore,

  8. che pertanto l'edizione cartacea e telematica dell'opera sarà corredata da una licenza d'uso per i fruitori, di cui all'allegato 1,

  9. che è facoltà dell'editore l'esercizio del diritto di immissione nelle reti telematiche dell'opera corredata dalla licenza in allegato, attraverso la pubblicazione sul sito internet www (indirizzo web della casa editrice),

  10. che l’editore si impegna a riprodurre l’opera in conformità dell’originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale,

  11. che in caso di violazione dei diritti sull’opera da parte di terzi l’editore si impegna a prestare la propria assistenza perché tali violazioni siano fatte cessare e siano risarciti i danni già verificatisi,

Si conviene e si stipula quanto segue:

  1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come le pattuizioni che seguono, e ciascuna di esse ne ha costituito presupposto essenziale e sono determinanti per l’interpretazione della volontà delle parti come di seguito manifestata, le parti si obbligano al loro rispetto. Il presente contratto annulla tutti i precedenti accordi non espressamente richiamati da questo atto, a fini dell’interpretazione della volontà negoziale espressa nella presente scrittura non potranno essere utilizzate precedenti proposte o quanto ha formato oggetto di trattativa per addivenire alla conclusione di questo atto. Le modifiche al presente atto potranno essere apportate solo con altro atto sottoscritto dalle parti.

  2. L’Autore, agendo per sé, suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, cede con il presente contratto, in via esclusiva all’Editore, che accetta, il complesso dei diritti esclusivi occorrenti per poter procedere alla pubblicazione per le stampe ed in via telelmatica, in volume, di una (....) edizione(i) e per la conseguente messa in commercio dei volumi dell’opera.

  3. La cessione dei diritti esclusivi occorrenti per poter procedere alla pubblicazione per le stampe per scopo commerciale e/o di lucro e/o di profitto, e per la conseguente messa in commercio dei volumi dell’opera avrà la durata di .... anni, decorrenti dalla consegna dell’opera che dovrà avvenire entro il ...., o il minor termine entro il quale risulteranno esaurite le giacenze dell’edizione (delle edizioni negoziate), una volta che siano state stampate tutte le copie previste dal contratto.

  4. La cessione dei diritti esclusivi occorrenti per poter procedere alla pubblicazione per via telematica da parte dell’editore, che permetta la fruizione gratuita dell'opera da parte dei lettori per uso personale e limitatamente all'utilizzo non commerciale della stessa, attraverso la licenza d'uso allegata al presente contratto, avrà la durata di .... anni, decorrenti dall'esercizio della facoltà dell'editore di cui al punto i) della Premessa.

  5. Per tutta la durata del contratto l’Autore si impegna a non sfruttare in via commerciale l’opera e pertanto, a titolo esemplificativo, si impegna a non effettuare o consentire che siano fatte elaborazioni; si impegna inoltre a non cedere, a scopo commerciale e/o di lucro e/o di profitto i diritti di pubblicazione telematica e per la stampa dell’opera, nella sua interezza ed in ogni singola parte, in raccolta ed a non farne oggetto di pubblicazione nell’opera omnia. L’Autore inoltre si impegna a non pubblicare per le stampe, per scopi commerciali, opere in concorrenza con la presente per tutta la durata del contratto.

  6. Per tutta la durata del contratto è riservato in esclusiva all'Autore l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica del complesso dei diritti c.d. “secondari” non essenziali alla realizzazione dell'edizione a stampa o telematica ovvero, in via esemplificativa e non esaustiva: il diritto di elaborazione cinematografica e teatrale, il diritto di diffusione radiotelevisiva e di adattamento per la realizzazione di opere radiotelevisive, il diritto di traduzione, il diritto di riproduzione fonovideografica, il diritto di utilizzazione in pubblico.

  7. Per tutta la durata del contratto è facoltà dell'Autore l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica del complesso dei diritti necessari per la messa a disposizione del pubblico della propria opera per via telematica, attraverso il sito internet dell'Autore, a patto che tale esercizio non sia diretto al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato.

  8. L’Autore garantisce che il manoscritto/dattiloscritto/copia informatica dell’opera è stato da lui duplicato preventivamente alla consegna all’editore, pertanto in caso di perdita o di distruzione della copia ricevuta l’Editore rimborserà, su esplicita richiesta, all’Autore il solo costo di una copia dattiloscritta o di una copia informatica.

  9. Il presente accordo costituisce tra le parti contratto di edizione per edizione. L’edizione dell’opera consterà di .... esemplari. Il tipo dell’edizione, il numero degli esemplari da stampare o ristampare e il prezzo di copertina per ciascuna edizione verranno fissati di volta in volta dall’Editore, che ne darà tempestiva comunicazione all’Autore. L’Editore avrà diritto di distribuire l’edizione nel numero di ristampe che stimerà necessarie.

  10. Quale compenso per la cessione dei diritti di pubblicazione in volume l’Editore corrisponderà all’Autore, suoi eredi od aventi causa la percentuale del ....% (.... per cento) fino a .... copie; del...% (.... per cento) fino a .... copie e del ....% (.... per cento) oltre sul prezzo di copertina, al netto dell’IVA, delle copie effettivamente vendute.

  11. Su eventuali edizioni "rilegate" la percentuale sarà calcolata sul prezzo di vendita delle copie al netto del prezzo della rilegatura, attualmente pari a ....

  12. Nessuna percentuale spetterà all’Autore sulle copie destinate a saggi, omaggi o per la stampa, che non possono superare il ...% dell’intera tiratura e sulle copie di scarto che vengono convenzionalmente fissate nella misura del ...% sempre della tiratura complessiva.

  13. Nessuna percentuale spetterà all'Autore per le copie telematiche messe a disposizione del pubblico per la fruizione gratuita dell'opera da parte dei lettori per uso personale e limitatamente all'utilizzo non commerciale della stessa, attraverso la licenza d'uso allegata al presente contratto.

  14. Nessuna percentuale spetterà all'Autore per le copie cartacee che eventualmente il lettore dell'opera eseguirà per uso personale e per scopo non commerciale, nel rispetto della licenza d’uso allegata all’edizione dell’opera.

  15. L’Autore autorizza preventivamente l’Editore a cedere in blocco le rimanenze dei volumi trascorsi due anni dalla prima pubblicazione, se l’opera non trova più smercio attraverso i normali canali di vendita, tale ipotesi si realizzerà nel caso in cui le vendite di ciascun semestre dell’anno non raggiungano le .... copie, sulle copie eventualmente cedute a prezzo ridotto, la percentuale spettante, in relazione a quanto previsto al primo comma del presente articolo, sarà corrisposta all’Autore sul ricavo netto conseguito dall’editore all’atto della vendita delle copie. Nulla sarà invece dovuto all’Autore nel caso di svendita delle copie a prezzo di costo, ma l’Editore dovrà preventivamente offrirle in acquisto al prezzo di costo all’Autore, che potrà acquistare tutta o solo parte della giacenza. Nel caso in cui non sia comunque possibile alcuna vendita delle giacenze, neppure a sottoprezzo l’Editore potrà inviarle al macero dopo averle offerte senza successo all’Autore per l’acquisto al prezzo di macero. Su quanto ricavato dal macero non è dovuto alcun compenso all’Autore. Dopo l’avvenuto macero, l’Editore dovrà inviare all’Autore i bollini SIAE relativi alle copie inviate al macero.

  16. Il rendiconto delle vendite sarà presentato all’Autore una volta l’anno, a partire dal .... l’Autore avrà trenta giorni di tempo per contestare le risultanze del rendiconto, l’editore dovrà comunque provvedere a pagare i compensi risultanti dal rendiconto, al netto delle ritenute di legge, e di ogni altro debito dell’Autore entro 30 giorni dalla data di scadenza dell’obbligo di inviare il rendiconto.

  17. Ai fini del pagamento dei proventi di sua spettanza l’Autore è tenuto a comunicare tempestivamente all’editore gli estremi del conto corrente sul quale desidera gli siano accreditate le sue spettanze ed ogni variazione che successivamente intervenga.

  18. L’Autore riceverà alla pubblicazione n. .... copie gratuite dell’edizione dell’opera. Avrà inoltre diritto allo sconto del ....% sulle copie direttamente acquistate per uso non commerciale. Su tali copie avrà inoltre diritto a ricevere gli ordinari compensi per diritto d’Autore di cui all’art. 7) che precede.

  19. L’Autore si impegna a consegnare la copia dell’opera (dattiloscritto, copia informatica, ecc.) completa, corretta e pronta per la composizione ed ha il diritto e l’obbligo di correggere le bozze secondo le istruzioni date dall’editore.

  20. Si conviene che le prime bozze dovranno essere restituite all’Editore entro .... giorni dal ricevimento delle stesse. L’Autore avrà diritto, a richiedere, una seconda revisione delle bozze che dovrà restituire entro .... giorni col visto per la stampa.

  21. Le correzioni non dovranno superare il ....% del testo altrimenti le spese relative verranno addebitate, sulla base della fattura rilasciata dalla tipografia, all’Autore.

  22. Nel caso in cui l’Autore ometta di restituire le prime o le seconde bozze entro i termini convenuti, l’Editore avrà il diritto di pubblicare l’opera come originariamente presentata dall’Autore, ritenendosi sufficiente l’ordinaria revisione e correzione di bozze effettuata a cura dell’Editore ovvero di ritenere risolto il contratto.

  23. Nel caso in cui la tiratura dell’opera sia esaurita e l’Editore dichiari che non intende procedere alla ristampa dei volumi nei limiti delle copie previste per l’edizione, il contratto è risolto e l’Autore dichiara, fin d’ora per allora, di non aver null’altro a pretendere.

  24. L’Editore potrà procedere al macero, delle giacenze dei volumi ritenute eccedenti i bisogni di distribuzione e vendita, senza preventiva autorizzazione dell’Autore, al quale dovrà però comunicare l’intenzione di procedere a tale parziale macero prima di effettuarlo e dovrà inviare, dopo l’avvenuto macero, i bollini SIAE relativi alle copie inviate al macero.

  25. Tutte le copie dell’opera devono essere, a cura e spese dell’Editore, fatte vidimare dalla SIAE.

  26. L’Autore, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 196/2003 sulla tutela della Privacy, autorizza l’inserimento in banca dati dei suoi dati biografici e di quelli relativi alla sua opera ed il loro conseguente utilizzo, ivi compreso l’inserimento nei cataloghi dell’Editore pubblicati in forma cartacea ed informatica, off e on-line, nonché l’inserimento in cataloghi generali delle opere pubblicate ed in commercio, quali ad esempio il Catalogo dei libri in commercio delle edizioni La Bibliografica, sia pubblicati su supporto cartaceo od informatico, sia messi a disposizione per via telematica. L’Autore consente inoltre l’utilizzo dei dati relativi al suo nome ed alla sua opera ai fini della registrazione ISBN e della pubblicità commerciale dell’opera medesima, oltre che per adempiere agli obblighi di deposito e di registrazione dell’opera previsti dalle vigenti norme di legge e di vidimazione a cura della SIAE.

  27. Foro competente per ogni controversia è ....

L’AUTORE L’EDITORE

.... ....

L’Autore ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. approva specificatamente i seguenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Firma ....

Allegato 1)

Licenza Creative Commons Attribuzione – Non Commerciale – Non opere derivate Italia 2.0

Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.0 Italia

Tu sei libero:

  • di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera

Alle seguenti condizioni:

Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario.

Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per scopi commerciali.

Non opere derivate. Non puoi alterare, trasformare o sviluppare quest’opera.

  • In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest’opera.

  • Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni.

Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra

Questo è un riassunto in linguaggio accessibile a tutti del Codice Legale (la licenza integrale)


Creative Commons

Attribuzione–NonCommerciale–NonOpereDerivate 2.0 (ITALIA)

L’ASSOCIAZIONE CREATIVE COMMONS (DI SEGUITO ‘CREATIVE COMMONS’) NON È UNO STUDIO LEGALE E NON FORNISCE SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE. LA DISTRIBUZIONE DI QUESTO MODELLO DI CONTRATTO DI LICENZA NON INSTAURA UN RAPPORTO AVVOCATO-CLIENTE. CREATIVE COMMONS FORNISCE INFORMAZIONI DA CONSIDERARSI “COSI’ COME SONO”. CREATIVE COMMONS NON PRESTA ALCUNA GARANZIA PER LE INFORMAZIONI FORNITE E SI ESIME DA OGNI RESPONSABILITÀ PER I DANNI DERIVANTI DALL’USO DELLE STESSE.

La Licenza

L’OPERA (COME SOTTO DEFINITA) È MESSA A DISPOSIZIONE SULLA BASE DEI TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA “CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE” (‘CCPL’ O ‘LICENZA’). L’OPERA E’ PROTETTA DAL DIRITTO D’AUTORE E/O DALLE ALTRE LEGGI APPLICABILI. OGNI UTILIZZAZIONE DELL’OPERA CHE NON SIA AUTORIZZATA AI SENSI DELLA PRESENTE LICENZA O DEL DIRITTO D’AUTORE È PROIBITA.

CON IL SEMPLICE ESERCIZIO SULL’OPERA DI UNO QUALUNQUE DEI DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI, TU ACCETTI E TI OBBLIGHI A RISPETTARE INTEGRALMENTE I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA AI SENSI DEL PUNTO 8.e. IL LICENZIANTE CONCEDE A TE I DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI A CONDIZIONE CHE TU ACCETTI DI RISPETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LICENZA.

1. Definizioni - Ai fini e per gli effetti della presente licenza, si intende per

  1. "Collezione di Opere" - un’opera, come un numero di un periodico, un’antologia o un’enciclopedia, nella quale l’Opera nella sua interezza e forma originale, unitamente ad altri contributi costituenti loro stessi opere distinte ed autonome, sono raccolti in un’unità collettiva. Un’opera che costituisce Collezione di Opere non verrà considerata Opera Derivata (come sotto definita) ai fini della presente Licenza;

  2. "Opera Derivata" - un’opera basata sull’Opera ovvero sull’Opera insieme con altre opere preesistenti, come una traduzione, un arrangiamento musicale, un adattamento teatrale, narrativo, cinematografico, una registrazione di suoni, una riproduzione d’arte, un digesto, una sintesi, od ogni altra forma in cui l’Opera possa essere riproposta, trasformata o adattata. Nel caso in cui un’Opera tra quelle qui descritte costituisca già Collezione di Opere, essa non sarà considerata Opera Derivata ai fini della presente Licenza. Al fine di evitare dubbi è inteso che, quando l’Opera sia una composizione musicale o registrazione di suoni, la sincronizzazione dell’Opera in relazione con un’immagine in movimento (“synching”) sarà considerata Opera Derivata ai fini di questa Licenza;

  3. "Licenziante" - l’individuo o l’ente che offre l’Opera secondo i termini e le condizioni della presente Licenza;

  4. "Autore Originario" - il soggetto che ha creato l’Opera;

  5. "Opera" - l’opera dell’ingegno suscettibile di protezione in forza delle leggi sul diritto d’autore, la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini della presente Licenza;

  6. "Tu"/"Te"’ - individuo o l’ente che esercita i diritti derivanti dalla presente Licenza e che non abbia precedentemente violato i termini della presente Licenza relativi all’Opera, o che, nonostante una precedente violazione degli stessi, abbia ricevuto espressa autorizzazione dal Licenziante all’esercizio dei diritti derivanti dalla presente Licenza.

2. Libere utilizzazioni. La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o l’operare della regola dell’esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi sull’Opera derivanti dalla legge sul diritto d’autore o da altre leggi applicabili.

3. Concessione della Licenza. S Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nella presente Licenza, il Licenziante concede a Te una licenza per tutto il mondo, gratuita, non esclusiva e perpetua (per la durata del diritto d’autore applicabile) che autorizza ad esercitare i diritti sull’Opera qui di seguito elencati:

  1. riproduzione dell’Opera, incorporazione dell’Opera in una o più Collezioni di Opere e riproduzione dell’Opera come incorporata nelle Collezioni di Opere;

  2. distribuzione di copie dell’Opera o di supporti fonografici su cui l’Opera è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale dell’Opera, e ciò anche quando l’Opera sia incorporata in Collezioni di Opere;

I diritti sopra descritti potranno essere esercitati con ogni mezzo di comunicazione e in tutti i formati. Tra i diritti di cui sopra si intende compreso il diritto di apportare all’Opera le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie per l’esercizio di detti diritti tramite altri mezzi di comunicazione o su altri formati, ma a parte questo non hai diritto di realizzare Opere Derivate. Tutti i diritti non espressamente concessi dal Licenziante rimangono riservati, ivi inclusi quelli di cui ai punti 4(d) e (e).

4. Restrizioni. La Licenza concessa in conformità al precedente punto 3 è espressamente assoggettata a, e limitata da, le seguenti restrizioni

  1. Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l’Opera, anche in forma digitale, solo assicurando che i termini di cui alla presente Licenza siano rispettati e, insieme ad ogni copia dell’Opera (o supporto fonografico su cui è registrata l’Opera) che distribuisci, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente Licenza o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi proporre od imporre alcuna condizione relativa all’Opera che alteri o restringa i termini della presente Licenza o l’esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui concessi. Non puoi concedere l’Opera in sublicenza. Devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed all’esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l’Opera, neanche in forma digitale, usando misure tecnologiche miranti a controllare l’accesso all’Opera ovvero l’uso dell’Opera, in maniera incompatibile con i termini della presente Licenza. Quanto sopra si applica all’Opera anche quando questa faccia parte di una Collezione di Opere, anche se ciò non comporta che la Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente dall’Opera stessa debba essere soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza. Qualora Tu crei una Collezione di Opere, su richiesta di qualsiasi Licenziante, devi rimuovere dalla Collezione di Opere stessa, ove materialmente possibile, ogni riferimento a tale Licenziante o, su richiesta di qualsiasi Autore Originario, a tale Autore Originario, come da richiesta.

  2. Tu non puoi esercitare alcuno dei diritti a Te concessi al precedente punto 3 in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato. Lo scambio dell’Opera con altre opere protette dal diritto d’autore, per mezzo della condivisione di file digitali (c.d. filesharing) o altrimenti, non è considerato inteso o diretto a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato, a patto che non ci sia alcun pagamento di alcun compenso monetario in connessione allo scambio di opere coperte da diritto d’autore.

  3. Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua, reciti o esponga in pubblico, anche in forma digitale, l’Opera, devi mantenere intatte tutte le informative sul diritto d’autore sull’Opera. Devi riconoscere all’Autore Originale una menzione adeguata rispetto al mezzo di comunicazione o supporto che utilizzi citando il nome (o lo pseudonimo, se del caso) dell’Autore Originale, ove fornito; il titolo dell’Opera, ove fornito; nella misura in cui sia ragionevolmente possibile, l’Uniform Resource Identifier, che il Licenziante specifichi dover essere associato con l’Opera, salvo che tale URI non faccia riferimento alla informazione di protezione di diritto d’autore o non dia informazioni sulla licenza dell’Opera. Tale menzione deve essere realizzata in qualsiasi maniera ragionevole possibile; in ogni caso, in ipotesi di Collezione di Opere, tale menzione deve quantomeno essere posta nel medesimo punto dove viene indicato il nome di altri autori di rilevanza paragonabile e con lo stesso risalto concesso alla menzione di altri autori di rilevanza paragonabile.

  4. Al fine di evitare dubbi è inteso che, se l’Opera sia di tipo musicale

    1. Compensi per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione od esecuzione di opere incluse in repertori. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione od esecuzione, anche in forma digitale (ad es. tramite webcast) dell’Opera, se tale utilizzazione sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.

    2. Compensi per versioni cover. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per ogni disco che Tu crei e distribuisci a partire dall’Opera (versione cover), nel caso in cui la Tua distribuzione di detta versione cover sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.

  5. Compensi per la comunicazione al pubblico dell’Opera mediante fonogrammi. Al fine di evitare dubbi, è inteso che se l’Opera è una registrazione di suoni, il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. IMAIE), per la comunicazione al pubblico dell’Opera, anche in forma digitale, nel caso in cui la Tua comunicazione al pubblico sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.

  6. Altri compensi previsti dalla legge italiana. Al fine di evitare dubbi, è inteso che il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere i compensi a lui attribuiti dalla legge italiana sul diritto d’autore (ad es. per l’inserimento dell’Opera in un’antologia ad uso scolastico ex art. 70 l. 633/1941), personalmente o per tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE, IMAIE), se l’utilizzazione dell’Opera sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato. Al Licenziante spettano in ogni caso i compensi irrinunciabili a lui attribuiti dalla medesima legge (ad es. l’equo compenso spettante all’autore di opere musicali, cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento nel caso di noleggio ai sensi dell’art. 18-bis l. 633/1941).

5. Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero da responsabilità

SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE CONVENUTO ALTRIMENTI PER ISCRITTO FRA LE PARTI, IL LICENZIANTE OFFRE L’OPERA IN LICENZA “COSI’ COM’E’” E NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA DI QUALSIASI TIPO CON RIGUARDO ALL’OPERA, SIA ESSA ESPRESSA OD IMPLICITA, DI FONTE LEGALE O DI ALTRO TIPO, ESSENDO QUINDI ESCLUSE, FRA LE ALTRE, LE GARANZIE RELATIVE AL TITOLO, ALLA COMMERCIABILITÀ, ALL’IDONEITÀ PER UN FINE SPECIFICO E ALLA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI O ALLA MANCANZA DI DIFETTI LATENTI O DI ALTRO TIPO, ALL’ESATTEZZA OD ALLA PRESENZA DI ERRORI, SIANO ESSI ACCERTABILI O MENO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE E QUINDI TALE ESCLUSIONE PUÒ NON APPLICARSI A TE.

6. Limitazione di Responsabilità.

SALVI I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE APPLICABILE, IL LICENZIANTE NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE NEI TUOI CONFRONTI A QUALUNQUE TITOLO PER ALCUN TIPO DI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, PUNITIVO OD ESEMPLARE, DERIVANTE DALLA PRESENTE LICENZA O DALL’USO DELL’OPERA, ANCHE NEL CASO IN CUI IL LICENZIANTE SIA STATO EDOTTO SULLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NESSUNA CLAUSOLA DI QUESTA LICENZA ESCLUDE O LIMITA LA RESPONSABILITA’ NEL CASO IN CUI QUESTA DIPENDA DA DOLO O COLPA GRAVE.

7. Risoluzione

  1. La presente Licenza si intenderà risolta di diritto e i diritti con essa concessi cesseranno automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso da parte del Licenziante, in caso di qualsivoglia inadempimento dei termini della presente Licenza da parte Tua, ed in particolare delle disposizioni di cui ai punti 4.a, 4.b e 4.c, essendo la presente Licenza condizionata risolutivamente al verificarsi di tali inadempimenti. In ogni caso, la risoluzione della presente Licenza non pregiudicherà i diritti acquistati da individui o enti che abbiano acquistato da Te Collezioni di Opere, ai sensi della presente Licenza, a condizione che tali individui o enti continuino a rispettare integralmente le licenze di cui sono parte. Le sezioni 1, 2, 5, 6, 7 e 8 rimangono valide in presenza di qualsiasi risoluzione della presente Licenza.

  2. Sempre che vengano rispettati i termini e le condizioni di cui sopra, la presente Licenza è perpetua (e concessa per tutta la durata del diritto d’autore sull’Opera applicabile). Nonostante ciò, il Licenziante si riserva il diritto di rilasciare l’Opera sulla base dei termini di una differente licenza o di cessare la distribuzione dell’Opera in qualsiasi momento; fermo restando che, in ogni caso, tali decisioni non comporteranno recesso dalla presente Licenza (o da qualsiasi altra licenza che sia stata concessa, o che sia richiesto che venga concessa, ai termini della presente Licenza), e la presente Licenza continuerà ad avere piena efficacia, salvo che vi sia risoluzione come sopra indicato.

8. Varie

  1. Ogni volta che Tu distribuisci, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale l’Opera o una Collezione di Opere, il Licenziante offre al destinatario una licenza per l’Opera nei medesimi termini e condizioni che a Te sono stati concessi dalla presente Licenza.

  2. L’invalidità o l’inefficacia, secondo la legge applicabile, di una o più fra le disposizioni della presente Licenza, non comporterà l’invalidità o l’inefficacia dei restanti termini e, senza bisogno di ulteriori azioni delle parti, le disposizioni invalide od inefficaci saranno da intendersi rettificate nei limiti della misura che sia indispensabile per renderle valide ed efficaci.

  3. In nessun caso i termini e le disposizioni di cui alla presente Licenza possono essere considerati rinunciati, né alcuna violazione può essere considerata consentita, salvo che tale rinuncia o consenso risultino per iscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro cui operi tale rinuncia o consenso.

  4. La presente Licenza costituisce l’intero accordo tra le parti relativamente all’Opera qui data in licenza. Non esistono altre intese, accordi o dichiarazioni relative all’Opera che non siano quelle qui specificate. Il Licenziante non sarà vincolato ad alcuna altra disposizione addizionale che possa apparire in alcuna comunicazione da Te proveniente. La presente Licenza non può essere modificata senza il mutuo consenso scritto del Licenziante e Tuo.

  5. Clausola iCommons. Questa Licenza trova applicazione nel caso in cui l’Opera sia utilizzata in Italia. Ove questo sia il caso, si applica anche il diritto d’autore italiano. Negli altri casi le parti si obbligano a rispettare i termini dell’attuale Licenza Creative Commons generica che corrisponde a questa Licenza Creative Commons iCommons.

Creative Commons non è parte della presente Licenza e non dà alcuna garanzia connessa all’Opera. Creative Commons non è responsabile nei Tuoi confronti o nei confronti di altre parti ad alcun titolo per alcun danno, incluso, senza limitazioni, qualsiasi danno generale. speciale, incidentale o consequenziale che sorga in connessione alla presente Licenza. Nonostante quanto previsto nelle due precedenti frasi, qualora Creative Commons espressamente identificasse se stesso quale Licenziante nei termini di cui al presente accordo, avrà tutti i diritti e tutti gli obblighi del Licenziante.

Salvo che per il solo scopo di indicare al pubblico che l’Opera è data in licenza secondo i termini della CCPL, nessuna parte potrà utilizzare il marchio “Creative Commons” o qualsiasi altro marchio correlato, o il logo di Creative Commons, senza il preventivo consenso scritto di Creative Commons. Ogni uso consentito sarà realizzato con l’osservanza delle linee guida per l’uso del marchio Creative Commons, in forza in quel momento, come di volta in volta pubblicate sul sito Internet di Creative Commons o altrimenti messe a disposizione a richiesta.

Creative Commons può essere contattata al sito http://creativecommons.org/

La sottoscrizione del contratto in calce e la sottoscrizione della licenza applicata è utile per fissare nella realtà giuridica la realtà della cessione dei diritti, in maniera tale che, anche a fronte di un cambio della licenza, per esempio sul sito internet, i rapporti tra le parti rimangono comunque legati dal contratto editoriale e dalla licenza sottoscritta in ogni sua pagina. E' utile, inoltre, per far sì che vengano comunque inseriti degli elementi di responsabilità per comportamenti di concorrenza sleale da parte di terzi o da parte dello stesso autore. Responsabilità che comunque non può essere addossata a Creative Commons per esplicita dichiarazione in testa alla licenza.

Un altro sistema che permette comunque la libera distribuibilità è l'apposizione della clausola copyleft, che, in realtà, rappresenta il nocciolo della licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.0 Italia, agisce invece in maniera meno “intrusiva” ed è di più semplice applicazione. E' sufficiente, infatti che l'autore e l'editore siano d'accordo nell'inserire, di seguito all'indicazione di copyright, la dicitura: “E’ consentita la riproduzione parziale e totale dell’opera e la sua diffusione per via telematica, ad uso personale dei lettori, purché non a scopo commerciale o in presenza di uno scambio monetario privato, ed a condizione che questa dicitura sia riprodotta, sempre citando nei modi d’uso l’autore e la casa editrice”. Nel contratto sarà sufficiente citare questa dicitura con una clausola di questo tipo: “Le parti inoltre concordano nel far apporre, di seguito all’indicazione di copyright, la seguente nota “E’ consentita la riproduzione parziale e totale dell’opera e la sua diffusione per via telematica, ad uso personale dei lettori, purché non a scopo commerciale o in presenza di uno scambio monetario privato, ed a condizione che questa dicitura sia riprodotta, sempre citando nei modi d’uso l’autore e la casa editrice”.”.

Conclusioni. Limiti e prospettive delle nuove forme di diritto d’autore

Come facilmente si può notare, l'utilizzo di clausole copyleft o di licenze tipo Creative Commons, obbligano i fruitori delle opere dell'ingegno a distribuire le stesse opere con la medesima licenza, in maniera tale da creare una sorta di viralità dell'opera.

Purtroppo, il lento sviluppo degli istituti posti a tutela del diritto d'autore, quali le normative civili, penali e della stessa Siae, pone dei seri problemi all'applicazione concreta di questo nuovo modello di organizzazione dei diritti d'autore.

Il concetto di gratuità, o di dono, non viene mai in essere all'interno della vecchia costruzione economico-giuridica, ed ogni singola utilizzazione dell'opera dell'ingegno deve essere per forza retribuita, a nulla valendo lo scopo non commerciale dell'utilizzo dell'opera.

L'autore o l'editore iscritto alla Siae, cioè che abbia dato mandato alla Siae la gestione dei diritti di utilizzazione economica delle opere depositate, non può poi gestire direttamente le proprie opere. E' la Siae che, con controlli capillari sul tutto il territorio nazionale, obbliga gli organizzatori di eventi e manifestazioni, anche senza scopo di lucro, a versare una quota per i diritti sulle opere utilizzate.

L'iscrizione di un autore presso la Siae, pertanto, non può poi rilasciare le proprie opere con una licenza di libera distribuzione, in quanto, all'atto dell'iscrizione, l'autore perde il diritto di gestione diretta.

Nel campo editoriale, diversamente da quello musicale, per fortuna la prassi interna aiuta uno sviluppo di questo nuovo modello di diritto d'autore. I cosiddetti piccoli diritti, quali la lettura in pubblico, vengono di solito ben visti dalle case editrici, come atto necessario alla pubblicizzazione dell'opera.

Se da un punto di vista pratico il diverso sistema di cessione dei diritti trova facile soluzione nel contratto tra le parti, l’effettività di una clausola di libera distribuibilità dell’opera da parte degli utlizzatori viene posta in serie discussione quando si cerca di rapportare il regime dei diritti con le normative civilistiche, penalistiche e regolamentari della Siae. Dopo aver dato mandato alla Siae per la gestione dei diritti di utilizzazione economica, l'autore non può poi rilasciare le proprie opere con una licenza di libera distribuzione.

La differenza sostanziale tra i due diversi modelli di diritto d’autore sta nel fatto che, nel primo e tradizionale modello, l’autore e i suoi aventi causa, hanno dei diritti esclusivi, che creano un monopolio sull’utilizzo dell’opera. Con il modello aperto, copyleft, invece, questa esclusività viene meno.

Se questo a prima vista può sembrare un limite, che va a collidere sull’errato presupposto di cui si accennava prima, relativo al necessario stimolo economico alla creazione, in realtà la condivisione della cultura porta rivalutare il valore intrinseco dell’opera contro il valore commerciale di esso.

Il problema è che questa ridiscussione della differenza tra patrimonio intellettuale e proprietà intellettuale, è stato affrontato soltanto dalla base civile, e mai dalle istituzioni, che ancora adesso arrancano e con estrema lentezza (che si avvicina paurosamente all’immobilismo) cercano di modificare la legislazione con interventi terroristici.

La recente modifica legislativa in tema di diritto d’autore, che considera pirata chiunque metta in condivisione opere dell’ingegno, ne è la prova.

In ogni caso, il solco è stato aperto, e si spera che le nuove leve, gli editori di domani, si rendano conto, e ne facciano partecipi gli autori, che la possibilità di veicolare l’opera al di fuori dei normali canali commerciali, rappresenta la strada percorribile perché il valore dell’opera venga apprezzata (con l’effetto indiretto di aumentare le vendite) per il suo valore intrinseco, e non dettato da logiche di marketing sostenibili soltanto da case editrici con grandi capitalizzazioni.

1 - Giovanni B. Ramello e Francesco Silva, “La natura del Diritto D'autore”, Liuc Papers n. 44, Serie Economia e Impresa, Agosto 1997

2 - “il costo di riproduzione era tale che ogni copia in qualche modo poteva ugualmente un originale e, di conseguenza, unico. In tale ottica, il manoscritto aveva valore di per sé, per l'alto valore aggiunto derivante dal lavoro dell'amanuense e la sua appartenenza rientrava sovente in quei meccanismi di potere politico e di prestigio che caratterizzavano la società aristocratica dell'epoca”. Giovanni B.Ramello e Francesco Silva op. cit.

3 - Cfr. Andrea Sirotti Gaudenzi, “Il nuovo diritto d'autore”, Maggioli editore 2003, pag. 28. L'autore fa riferimento a N. Abriani, G. Cottino, M. Ricolfi, Diritto Industriale, Volume II del Trattato di Diritto Commerciale, Cedam, Padova, 2001, pag. 338.

4 - Tribunale di Monza 15.05.2000, in AIDA 01, 765

5 - Cfr. Pret. Di roma 10.05.1971 e Trib Bassano del Grappa 26.08.1994

6 - Art. 4 L.d.A.: “Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale”.

7 - Trib. Verona, 5 Dicembre 1995, in Giur. Merito, 1997, pag. 539

8 - Andrea Sirotti Gaudenzi, op. cit., pag. 74

9 - Nel caso di romanzo scritto a più mani, come per esempio i romanzi di Wu Ming, i diritti sull'opera, quando non sono stati già ceduti all'editore, appartengono in parti eguali ad ognuno dei coautori, a meno che non vi sia un accordo scritto che organizza diversamente le percentuali di proprietà sull'opera. Cfr. art 10 L.d.A.

10 - Art. 26 Ld.A. Comma 2.

11 - M. Bianca, Diritto Civile, III, Il Contratto, Milano 000, p. 34

12 - Secondo gli usi editoriali il termine edizione assume un duplice significato: può infatti intendersi o la forma di pubblicazione, veste grafica, rilegatura, destinazione ad un determinato settore di mercato, oppure la versione originaria dell'opera aggiornata.

13 - “Non è sufficiente che l'indicazione del nome dell'autore compaia sul frontespizio interno, occorre che sia visibile anche all'esterno”. Trib. di Roma 25.06.1954, IDA 55, 233.

14 - Vittorio M. De Sanctis, La protezione delle opere del'ingegno, vol. II Giuffrè Editore, pp. 106.

15 - Trib. Roma 5.11.1998, AIDA 01, 329

16 - Val. De Sanctis, Il contratto d'edizione, pag. 135, sta in Luigi Carlo Ubertazzi, Commentario breve al diritto della concorrenza, Ceda, pag.299

17 - Trib. di Bologna 05.09.1979, IDA 81, 227

18 - Sui compensi per diritto d'autore, ridotti nella misura del 25% a titolo di deduzione forfetaria, si applica una ritenuta a titolo di acconto pari al 20%

19 - Cass. 21.2.1993, n. 587

20 - Vittorio M. De Sanctis, op. cit., pagg. 94