Domande frequenti (faq)

Un elenco in continuo aggiornamento delle domande poste allo staff e delle relative risposte.

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In un articolo pubblicato sul bollettino AgisScuola di marzo 2007, la presidentessa informa presidi e insegnanti della possibilità di andare incontro a reato se, in un istituto scolastico, si proiettano copie illecite di film o copie regolarmente acquistate, ma commerciate esclusivamente per uso domestico. È un’informazione corretta, alla luce dell’art. 15 della legge 633/1941? Nel citato articolo è scritto:

Art. 15

Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.

Legge 22 aprile 1941 n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Testo consolidato al 1 maggio 2007, non ufficiale). Siae
Confrontando la versione pubblicata su Interlex della Legge 22 aprile 1941 n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (G.U. n.166 del 16 luglio 1941) (Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge 22 maggio 2004, n. 128). con quella pubblicato sul sito della Siae (testo consolidato al 1 maggio 2007, non ufficiale), a cui rimanda il sito Giustizia.it. Ministero della Giustizia, l’articolo 15 risulta modificato con la soppressione dell’ultimo paragrafo.

Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.

Cosa comporta questa modifica?

Molte licenze richiedono l’attribuzione della paternità dell’opera, ma molti siti o strumenti online (come Flickr) non riportano il nome dell’autore o ne riportano solo uno pseudonimo. In generale, in questi casi, se dovessi ripubblicare un’opera, come mi dovrei comportare?
In particolare, se dovessi utilizzare un immagine pubblicata su Flickr sotto licenza Creative Commons, quali dati dovrei riportare? Nickname dell’autore, titolo della foto e licenza sono sufficienti?